Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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O.P.C.M. 06/04/2006 n. 3511

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilitā speciale da istituirsi secondo le modalitā previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, ed intestata all'Assessore alla presidenza della giunta regionale Siciliana con delega alla protezione civile

- Commissario delegato.

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato č autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

-legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli n. 4, comma 17, 6, comma 5, 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 32 e 34, nonchč le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e comunque nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37;

-legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, cosė come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli n. 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate;

-legge 7agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 7, 8, 14, l4-bis, l4-ter, l4-quater, 16 e 17;

-regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, articoli n. 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 36;

-regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli n. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

- decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli n. 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24 e comunque nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

-decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni

articoli n. 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e comunque nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

-decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 16, 17, comma 2, 18, 19 e 20;

-decreto del Presidente della regione Siciliana n. 1 del 14 gennaio 2005.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Re- pubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivitā da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. Il Dipartimento delta protezione civile č estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006 Il Presidente: Berlusconi

 

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